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I fumi delle fritture potranno pure essere considerati sgradevoli ma non sono tossici, in somma non sono dannosi per la salute delle persone. Lo sancisce una sentenza del Consiglio di Stato che a sua volta ha recepito una relazione della Asl 5 di La Spezia.
La decisione dei giudici che respinge il ricorso del Comune di Levanto mette così fine ad una lunga battaglia tra l’amministrazione della cittadina rivierasca ed un’attività che si identifica chiaramente con il suo nome: “La Bottega del fritto”.Come spesso accade per questo tipo di generi alimentari, il negozio nei periodi di forte attività ha generato le proteste del vicinato. Dopo una serie di ispezioni dei vigili e poi della Asl e conseguenti sanzioni con tanto di ordinanza “al fine della cessazione delle emissioni fumi ed odori di cottura/frittura nello svolgimento dell’attività artigiana”, il titolare della Bottega aveva deciso di installare una “cappa super tecnologica” e aveva chiesto al contempo l’autorizzazione per installare una canna fumaria.
La richiesta era stata respinta per motivi urbanistici ed erano continuati gli esposti di residenti ma l’Asl non aveva più effettuato verifiche dopo l’installazione della cappa. La nuova intimazione del sindaco aveva prodotto il ricorso del titolare della Bottega, assistito dall’avvocata Piera Sommovigo, vinto davanti al Tar.
Il Comune aveva a sua volta presentato ricorso in Consiglio di Stato dove è stata confermata la vittoria della Bottega.Interessanti i motivi della sentenza. Scrivono i giudici che “l’ordinanza impugnata fa genericamente riferimento ad “un possibile danno per la salute derivante dall’inalazione di aerosol di derivati di cottura/ frittura grassi e stearati” senza tuttavia prospettare una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per la salute pubblica. Inoltre, lo stesso provvedimento afferma che i derivati di cottura/frittura non sono intrinsecamente caratterizzati da proprietà tossiche”.
Con la sua ordinanza il Comune di Levanto aveva sostenuto che “a seguito di sopralluogo, era stato rappresentato “un possibile danno per la salute derivante dall’inalazione di aerosol di derivati di cottura/frittura grassi e stereati”, sollecitando l’adozione dell’ordinanza sindacale…. l’ASL avrebbe certificato che l’attività di friggitoria aveva generato ingenti e intollerabili immissioni di fumi idonee a cagionare un danno alla salute”.
Ma, ribattono i giudici : “non risulta accertato nemmeno a tale ultima data un imminente pericolo di danno grave alla salute pubblica, ma la mera eventualità della sua verificazione, per di più di dubbia qualificazione come effettivo pericolo per la pubblica incolumità, considerata la natura non tossica delle emissioni generate dall’attività di cottura dei cibi all’esterno dei locali di esercizio (pure attestata nella stessa nota dell’ASL)”.Il Comune e la Asl sono stati condannati anche a pagare 4mila euro di spese processuali.