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Spetta esclusivamente ai ministri il compito di valutare e stilare la lista dei Paesi sicuri. Il giudice esercita comunque la sua funzione di controllo a tutto tondo: caso per caso in sede di convalida, anche analizzando il profilo di violenze e discriminazioni endemiche in alcune aree, senza tuttavia tracciare facili automatismi tra categorie di persone “perseguitate” ed eventuale depennamento dalla lista.